Art. 3.
(Compiti del Comitato anti-spam).

      1. Il Comitato anti-spam svolge i seguenti compiti:

          a) riceve segnalazioni ed esposti dai destinatari di messaggi elettronici commerciali inviati o trasmessi in violazione dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'articolo 1 della presente legge;

          b) svolge attività di consulenza nei confronti del Garante sull'individuazione di nuovi strumenti tecnico-normativi al fine di rafforzare l'attività di contrasto allo spam;

          c) svolge campagne informative per garantire un'ampia diffusione della legislazione vigente in materia di spam e dei relativi comportamenti sanzionabili;

          d) mette a disposizione degli utenti delle caselle di posta elettronica, denominate «mailbox», presso le quali possono essere segnalati i messaggi elettronici commerciali ricevuti in violazione dell'articolo 130 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, o qualsiasi altra informazione o fatto utile a contrastare il fenomeno dello spam. Il Garante provvede mediante apposite campagne a informare in modo adeguato l'utenza dell'esistenza di tali caselle;

          e) instaura con organismi analoghi dei Paesi terzi opportune collaborazioni al fine di contrastare il fenomeno dello spam da e verso Paesi terzi;

          f) collabora con le associazioni di categoria della società dell'informazione

 

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nonché con i principali operatori del settore al fine di individuare nuove misure tecniche di protezione o di filtraggio dei messaggi elettronici commerciali indesiderati;

          g) redige un rapporto annuale sull'attività svolta, sull'entità e sulle caratteristiche evolutive del fenomeno nonché sull'efficacia dell'attività di contrasto al fenomeno dello spam. Tale rapporto è inviato al Garante che provvede alla sua trasmissione al Ministro delle comunicazioni e al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.